(Convenzione- art. 6)
                             ARTICOLO 6 
Il  Segretario  Generale  del  Consiglio  delle   Comunita'   europee
notifichera' agli Stati firmatari: 
  a) il deposito di ogni strumento di ratifica; 
  b) le date di entrata in vigore della presente Convenzione per  gli
Stati contraenti.