(Convenzione- art. 7)
                             ARTICOLO 7 
La presente Convenzione, redatta in un unico esemplare  nelle  lingue
danese, francese,  greca,  inglese,  irlandese,  italiana,  olandese,
portoghese, spagnola e tedesca,  i  dieci  testi  facenti  ugualmente
fede, sara' depositata negli archivi del  Segretariato  generale  del
Consiglio delle Comunita' europee. Il Segretario Generale provvedera'
a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli
Stati firmatari. 
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le  loro
firme in calce alla presente Convenzione. 
Fatto a Funchal, addi' diciotto maggio millenovecentonovantadue.