Art. 2. 
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam-
era  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 mano 1957, n. 361,  e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 a) all'articolo 14: 
  1) al primo comma, dopo le parole: "che intendono presentare"  sono
inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali o"; 
  2)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole:   "la   presentazione   di
contrassegni. sono inserite le seguenti: ", sia che si riferiscano  a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; 
  3) dopo il terzo comma, sono inseriti seguenti: 
"Ai  fini  di  cui  al  terzo   comma   costituiscono   elementi   di
confondibilita', congiuntamente od  isolatamente  considerati,  oltre
alla  rappresentazione  grafica  e  cromatica  generale,  i   simboli
riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche'
le parole o le effigi costituenti elementi  di  qualificazione  degli
orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o  alla  forza
politica di riferimento. 
Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata
con il solo scopo di  preculderne  surrettiziamente  l'uso  ad  altri
soggetti politici interessati a farvi ricorso"; 
 b) all'articolo 16, terzo comma, le parole: "con quello che  abbiano
presentato" sono soppresse; 
 c) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 18.  -  1.  La  presentazione  delle  candidature  nei  collegi
uninominali e' fatta per singoli candidati i  quali  si  collegano  a
liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi  aderiscono  con
l'accettazione della candidatura. La  dichiarazione  di  collegamento
deve    essere    accompagnata    dall'accettazione    scritta    del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di  effettuare  il
deposito della lista a cui il candidato nel collegio  uninominale  si
collega, attestante la conoscenza degli  eventuali  collegamenti  con
altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste,  questi  devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e'  suddivisa
la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con  piu'  liste,  il
candidato, nella stessa  dichiarazione  di  collegamento,  indica  il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e  il  suo
cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato puo'  accettare  la
candidatura in piu' di un collegio, anche se  di  circoscrizioni  di-
verse. La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio e' 
nulla 
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il
cognome, il nome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  il  collegio
uninominale per il quale viene  presentato  e  il  contrassegno  o  i
contrassegni tra quelli depositati presso il  Ministero  dell'interno
con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o  le  liste
alle quali il candidato si collega ai fini di  cui  all'articolo  77,
comma 1, numero 2). Qualora il  contrassegno  o  i  contrassegni  del
candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di
piu'  liste  presentate  per  l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
proporzionale,  il  collegamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
effettuato,   in   ogni   caso,   d'ufficio   dall'Ufficio   centrale
circoscrizionale, senza  che  si  tenga  conto  di  dichiarazioni  ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista  avverso
il  mancato  collegamento  d'ufficio  sono   presentate,   entro   le
ventiquattro  ore  successive  alla  scadenza  dei  termini  per   la
presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che  decide
entro le successive ventiquattro ore. Per  le  candidate  donne  puo'
essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del
marito. 
3. La  dichiarazione  di  presentazione  dei  candidati  nei  collegi
uninominali  deve  contenere  l'indicazione  dei  nominativi  di  due
delegati effettivi e di due supplenti. 
4. La  dichiarazione  di  presentazione  dei  singoli  candidati  nei
collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e  da
non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di  comuni
ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un  unico
comune,  iscritti  alle  sezioni  elettorali  di  tali  collegi.   Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti  di  cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata  ed
autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di  cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.  53.  Per  i  cittadini
residenti  all'estero  l'autenticazione  della  firma   deve   essere
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 
6. L'accettazione  della  candidatura  deve  essere  accompagnata  da
apposita dichiarazione dalla quale risulti che il  candidato  non  ha
accettato candidature in altri collegi."; 
 d) dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente: 
"Art. 18-bis. - 1. La presentazione  delle  liste  di  candidati  per
l'attribuzione  dei  seggi  con  metodo  proporzionale  deve   essere
sottoscritta: da almeno  1.500  e  da  non  piu'  di  2.000  elettori
iscritti  nelle   liste   elettorali   di   comuni   compresi   nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu'
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni  compresi
nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a  1.000.000
di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu' di 4.500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi  nelle  circoscrizioni  con
piu' di 1.000.000 di abitanti. La  sottoscrizione  delle  liste  puo'
essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature
nei singoli collegi  uninominali,  ricompresi  nella  circoscrizione,
collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai  commi
3, 4, secondo periodo, e 5 dell'articolo 18. 
2. Le liste sono formate da un numero di candidati non  superiore  ad
un  terzo  dei  seggi  assegnati  in   ragione   proporzionale   alla
circoscrizione, con arrotondamento all'unita' superiore. Della  lista
possono far parte  anche  candidati  nei  collegi  uninominali  della
medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa."; 
 e) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 19. - 1. Nessun candidato puo'  essere  incluso  in  liste  con
diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena  la
nullita' dell'elezione. Nessun candidato puo' essere incluso in liste
con lo stesso contrassegno in piu' di  tre  circoscrizioni,  pena  la
nullita' dell'elezione."; 
 f) all'articolo 20: 
  1) al primo comma, dopo le parole: "Le liste dei candidati" sono 
inserite le seguenti: "o le candidature nei collegi uninominali"; 
  2) al secondo comma, dopo le parole:  "Insieme  con  le  liste  dei
candidati" sono inserite le seguenti: "o le candidature  nei  collegi
uninominali";  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:   ";   alle
candidature  nei  collegi  uninominali  deve   essere   allegata   la
dichiarazione di collegamento  e  la  relativa  accettazione  di  cui
all'articolo 18"; 
  3) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le
stesse  disposizioni  si  applicano  alle  candidature  nei   collegi
uninominali"; 
  4) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "ne' piu'  di
una candidatura di collegio uninominale"; 
  5) al settimo comma, dopo le parole: "della  lista  dei  candidati"
sono  inserite  le  seguenti:  "o  della  candidatura   nei   collegi
uninominali"; la parola "medesima e' sostituita dalle seguenti: "o la
candidatura nei collegi uninominali"; e le  parole  da:  "anche  agli
effetti" sino alla fine del comma sono soppresse; 
 g) all'articolo 22, primo comma, numero  3),  le  parole:  ",  siano
sottoscritte dal numero  di  elettori  prescritto  e  comprendano  un
numero di candidati non  inferiore  a  tre;"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto;"; 
 h) all'articolo 31, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
"Le schede per  l'elezione  dei  candidati  nei  collegi  uninominali
riportano accanto ad ogni contrassegno il  cognome  ed  il  nome  del
rispettivo candidato. Le  schede  per  l'attribuzione  dei  seggi  in
ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco
dei  candidati  della  rispettiva  lista,  nell'ambito  degli  stessi
spazi". 
2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo
III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano,
in  quanto  compatibili,   anche   alle   candidature   nei   collegi
uninominali.