Art. 3. 
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam-
era  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 mano 1957, n. 361,  e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 a) all'articolo 45, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: 
"Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del sigillo  che
chiude il plico contenente il bollo  della  sezione,  apre  il  plico
stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato  nel  bollo.
Subito dopo il presidente  imprime  il  bollo  a  tergo  di  ciascuna
scheda"; 
 b) all'articolo 45, ultimo comma, la  parola:  "sei"  e'  sostituita
dalle seguenti: "sei e trenta"; 
 c) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 46. - 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato
per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali. 
2. Il presidente prende nota sulla  lista  sezionale,  a  fianco  dei
relativi nominativi,  degli  elettori  compresi  nell'elenco  di  cui
all'articolo 50, ultimo comma. 
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione."; 
 d) all'articolo 58, secondo comma, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: 
"Sono vietati altri segni o indicazioni"; e le parole: "Con la stessa
matita indica il voto di preferenza con le  modalita'  e  nei  limiti
stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61." sono soppresse; 
 e) all'articolo 59, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati; 
 f) gli articoli 60 e 60-bis sono abrogati; 
 g) l'aticolo 64 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 64. -1. Le operazioni di votazione terminano  alle  ore  22  in
tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora  si  trovano
ancora nei locali del seggio sono ammessi a  votare  anche  oltre  il
termine predetto."; 
 h) l'articolo 65 e' abrogato.