Art. 3. 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam- era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mano 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 45, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: "Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda"; b) all'articolo 45, ultimo comma, la parola: "sei" e' sostituita dalle seguenti: "sei e trenta"; c) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: "Art. 46. - 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali. 2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione."; d) all'articolo 58, secondo comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Sono vietati altri segni o indicazioni"; e le parole: "Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalita' e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61." sono soppresse; e) all'articolo 59, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati; f) gli articoli 60 e 60-bis sono abrogati; g) l'aticolo 64 e' sostituito dal seguente: "Art. 64. -1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto."; h) l'articolo 65 e' abrogato.