Art. 4.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam-
era   dei  deputati,  approvato  con  dccreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 68, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente pro-
cede  alle  operazioni  di spoglio. Uno scrutatore designato mediante
sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
le schede pcr l'elezione del candidato nel collegio uninominale e  la
consegna  al  presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il
nome del canditato nel collegio al quale e' stato attribuito il voto.
Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme  con  il
segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
2.  Il  segretario  proclama  ad  alta voce i voti espressi. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti  sono  stati  spogliati,  nella
cassetta  o  scatola  dalla  quale  sono  state  tolte  le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul retro della scheda stessa viene subito impresso il  timbro  della
sezione.
3.  Compiute  le  operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione
dei candidati nei collegi uninominali,  il  presidente  procede  alle
operazioni  di  spoglio  delle schede per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale.  Uno scrutatore designato  mediante  sorteggio
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede
per  l'attribuzione  dei seggi in ragione proporzionale e la consegna
al presidente. Questi enuncia ad  alta  voce  il  contrassegno  della
lista  a  cui  e'  stato attributo il voto. Passa quindi la scheda ad
altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei
voti di ciascuna lista
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un  terzo
scrutatore  pone  le  schede,  i cui voti sono stati spogliati, nella
cassetta o scatola  dalla  quale  sono  state  tolte  le  schede  non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul  retro  della scheta stessa viene subito impresso il timbro della
sezione.";
 b) all'articolo 71, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I  voti  contestati  debbono  essere  raggruppati,  per  i   singoli
candidati  nei  collegi  uninominali  o  per  le  singole  liste  per
l'attribuzione dei seggi in  ragione  proporzionale,  a  seconda  dei
motivi   di   contestazione   che   debbono  essere  dettagliatamente
descritti.";
 c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente:
"Art. 77. -  1.  L'Ufficio  centrale  circoscrizionale,  compiute  le
operazioni  di  cui  all'articolo  76,  facendosi  assistere,  ove lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
  1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in  conformita'
ai  risultati  accertati,  il  candidato  che  ha ottenuto il maggior
numero di voti validi;
  2) determina la cifra elettorale circoscrizionale  di  ogni  lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle  singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per
ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero  1),  un
candidato  collegato  alla  medesima  lista, un numero di voti pari a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per  numero
di   voti,   aumentati   dell'unita'  e  comunque  non  inferiore  al
venticinque per cento dei  voti  validamente  espressi  nel  medesimo
collegio,   sempreche'   tale   cifra   non  risulti  superiore  alla
percentuale ottenuta  dal  canditato  eletto;  qualora  il  candidato
eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene
pro  quota  in  misura  proporzionale alla somma dei voti ottenuti da
ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del  collegio.
A  tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale
dei voti conseguiti nelle singole sezioni del  collegio  da  ciascuna
delle  liste  collegate  per il totale dei voti da detrarre, ai sensi
della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate,  e  di-
vide  il  prodotto  per  il numero complessivo dei voti conseguiti da
tali liste nel collegio; il numero dei voti da  detrarre  a  ciascuna
lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti;
  3)  determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale
di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi  uninominali  della
circoscrizione  e  non  proclamato  eletto ai sensi del numero 1) del
presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per  cento
il  numero  dei  voti  validi ottenuti e dividendo il prodotto per il
numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;
  4) determina la graduatoria dei candidati nei  collegi  uninominali
non  proclamati  eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive  cifre
individuali.
A  parita'  di  cifre individuali prevale il piu' anziano di eta'. In
caso di collegamento  dei  candidati  con  piu'  liste,  i  candidati
entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste
con cui e' stato dichiarato il collegamento;
  5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale,  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di  ciascuna lista
nonche', ai fini di cui all'articolo  83,  comma  1,  numero  2),  il
totale  dei  voti  validi  della  circoscnzione ed il totale dei voti
validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
 d) gli articoli 78, 80 e 81, secondo comma, sono abrogati.