Art. 4. 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam- era dei deputati, approvato con dccreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 68, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente pro- cede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede pcr l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del canditato nel collegio al quale e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato. 2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attributo il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheta stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; b) all'articolo 71, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti."; c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente: "Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformita' ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; 2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unita' e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal canditato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e di- vide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti; 3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale; 4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento; 5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscnzione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista."; d) gli articoli 78, 80 e 81, secondo comma, sono abrogati.