Art. 5. 
1. Al testo unico delle leggi  recanti  norme  per  l'elezione  della
Carnera dei deputati, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 a) l'articolo 83 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale,  ricevuti  gli  estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali,  facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente: 
  1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.  Tale
cifra e' data dalla somma  delle  cifre  elettorali  circoscrizionali
conseguite  nelle  singole  circoscrizioni  dalle  liste  aventi   il
medesimo contrassegno; 
  2) individua quindi le  liste  che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi; 
  3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in
base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.  A  tal  fine
divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di  cui
al numero 2) per  il  numero  dei  seggi  da  attribuire  in  ragione
proporzionale, ottenendo cosi'  il  quoziente  elettorale  nazionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto  dell'eventuale  parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra  elettorale  nazionale
di ciascuna lista ammessa al riparto per  tale  quoziente.  La  parte
intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero  dei  seggi
da assegnare a ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle  liste  per  le  quali
queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti  e,  in  caso  di
parita' di resti, a quelle liste che abbiano conseguito  la  maggiore
cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima  si  procede  a
sorteggio; 
  4) procede quindi alla distribuzione nelle  singole  circoscrizioni
dei seggi cosi' assegnati alle varie liste. A tal fine si procede  in
primo luogo  alla  assegnazione  dei  seggi  in  ogni  circoscrizione
attribuendo  8  ciascuna   lista   tanti   seggi   quanti   quozienti
circoscrizionali   interi   essa   abbia   conseguito    in    quella
circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale e dato dalla  divisione
tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella
circoscrizione dalle liste ammesse d riparto proporzionale dei  seggi
e il numero di seggi da assegnare  nella  circoscrizione  in  ragione
proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste
seguendo  la  graduatoria  decrescente  delle  parti   decimali   del
quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di  tutti
i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine  le  operazioni  di
calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione
demografica. Nella assegnazione dei seggi non  si  prendono  piu'  in
considerazione le liste che abbiano gia' ottenuto tutti  i  seggi  ad
esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine  di
tali operazioni,  i  seggi  che  eventualmente  rimangano  ancora  da
assegnare ad una  lista  sono  attribuiti  alla  lista  stessa  nelle
circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti,  utilizzando
per primi i resti che non abbiano gia' dato luogo  alla  attribuzione
di seggi. 
2. L'Ufficio centrale nazionale  provvede  a  comunicare  ai  singoli
Uffici centrali circoscrizionali il  numero  dei  seggi  assegnati  a
ciascuna lista. 
3. Di tutte  le  operazioni  dell'Ufficio  centrale  nazionale  viene
redatto, in duplice esemplare,  apposito  verbale:  un  esemplare  e'
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati  la  quale
ne rilascia  ricevuta,  l'altro  esemplare  e  depositato  presso  la
cancelleria della Corte di cassazione."; 
 b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale  circoscrizionale,
ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di
cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti  dei  seggi
ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella  lista
secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno  tra  essi
e' gia' stato proclamato detto ai sensi dell'articolo  77,  comma  1,
numero 1),  proclama  eletti  i  candidati  che  seguono  nell'ordine
progressivo di presentazione. Qualora  ad  una  lista  spettino  piu'
posti di quanti siano i suoi candidati,  il  presidente  dell'Ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti,  sino  a  concorrenza  del
numero dei seggi spettanti  alla  lista  e  seguendo  l'ordine  delle
rispettive cifre individuali, i candidati della  graduatoria  di  cui
all'articolo  77,  comma  1,  numero  4),  che  non  risultino   gia'
proclamati eletti. Nel caso di  graduatorie  relative  a  piu'  liste
collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali,  si  pro-
cede alla proclamazione degli eletti  partendo  dalla  lista  con  la
cifra  elettorale   piu'   elevata.   Qualora,   al   termine   delle
proclamazioni effettuate ai sensi del terzo  e  del  quarto  periodo,
rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il  presidente
dell'Ufficio   centrale   circoscrizionale   ne   da'   comunicazione
all'Ufficio  centrale  nazionale  affinche'  si  proceda   ai   sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo. 
2. Dell'avvenuta proclamazione il  presidente  dell'Ufficio  centrale
circoscrizionale invia attestato ai  deputati  proclamati  e  ne  da'
immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei  deputati
nonche' alle singole prefetture, che  la  portano  a  conoscenza  del
pubblico."; 
 c) l'articolo 85 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 85. -  1.  Il  deputato  eletto  in  piu'  circoscrizioni  deve
dichiarare alla Presidenza della  Camera  dei  deputati,  entro  otto
giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione 
prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio."