Art. 6.
1.  L'articolo  86  del  testo  unico  delle  leggi recanti norme per
l'elezione della Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 86. - 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta,  resti
vacante  il  seggio  attribuito  ai  sensi dell'articolo 77, comma 1,
numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne  da'  immediata
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno  perche'  si proceda ad elezione suppletiva nel collegio
interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della
Repubblica, su deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  purche'
intercorra  almeno  un  anno  fra la data della vacanza e la scadenza
normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette  entro
novanta  giorni  dalla  data della vacanza, dichiarata dall'organo di
verifica dei poteri.
2.  Il  presidente   dell'Ufficio   centrale   circoscrizionale,   in
conformita'  ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che
ha riportato la maggioranza dei voti validi.
3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal  mandato  con
la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Cam-
era  dei  deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive
le cause  di  ineleggibilita'  previste  dall'articolo  7  non  hanno
effetto  se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione  delle
elezioni suppletive.
4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante
per  qualsiasi  causa,  anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito
della medesima circoscrizione al  candidato  che  nella  lista  segue
immediatamente  l'ultimo  degli  eletti  nell'ordine  progressivo  di
lista.
5. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri  candidati,
si  procede  con le modalita' di cui all'articolo 84, comma 1, terzo,
quarto e quinto periodo".