Art. 7.
1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo  14
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, un decreto legislativo per la
determinazione  dei  collegi  uninominali  nell'ambito  di   ciascuna
circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  i  collegi  sono  costituiti garantendo la coerenza del relativo
bacino territoriale e di norma la sua omogeneita' economico-sociale e
le sue caratteristiche storico-culturali; essi  hanno  un  territorio
continuo  salvo  il  caso  in  cui  il  territorio comprenda porzioni
insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di
comuni appartenenti a province diverse, ne'  dividere  il  territorio
comunale,  salvo  il  caso  dei  comuni  che,  per le loro dimensioni
demografiche,  comprendano  al  loro   interno   piu'   collegi.   In
quest'ultimo  caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in
collegi formati nell'ambito del  comune  medesimo  o  della  medesima
citta'  metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge
8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in  cui  siano  presenti  minoranze
linguistiche  riconosciute,  la  delimitazione  dei collegi, anche in
deroga ai principi ed ai criteri  indicati  nella  presente  lettera,
deve  tener  conto  dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel
minor numero possibile di collegi;
 b) la popolazione di ciascun collegio  puo'  scostarsi  dalla  media
della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci
per  cento,  in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo
la  cifra  della  popolazione  della  circoscrizione,  quale  risulta
dall'ultimo   censimento   generale,   per   il  numero  dei  collegi
uninominali  compresi  nella  circoscrizione.  Allo  scopo  di   dare
attuazione  a  quanto  previsto  nella  lettera a) per le zone in cui
siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti  dalla
media  circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre
il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il  numero
dei   collegi   uninominali   compresi   in  ogni  circoscrizione  e'
determinato dal prodotto,  con  arrotondamento  all'unita'  superiore
qualora  la  cifra  decimale  sia  uguale  o superiore a 50, ottenuto
moltiplicando  per  75   il   numero   dei   seggi   assegnati   alla
circoscrizione diviso per 100.
2.  Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al
comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro  due  mesi  dal
suo  insediamento,  da una Commissione, nominata dai Presidenti delle
Camere,  composta   dal   presidente   dell'Istituto   nazionale   di
statistica,  che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri
esperti in  materie  attinenti  ai  compiti  che  la  Commissione  e'
chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai
pareri  espressi,  entro  quindici  giorni  dall'invio,  dai consigli
regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di  Bolzano
sulle  indicazioni  della  Commissione  di  esperti,  prima della sua
approvazione da parte del Consiglio dei ministri, e'  trasmesso  alle
Camere,   ai   fini   dell'espressione  del  parere  da  parte  delle
Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo  schema  si
discosti  dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve
indicarne i motivi alle Camere; il parere  va  espresso  entro  venti
giorni  dalla  ricezione  dello  schema. Qualora il decreto non fosse
conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente  alla
pubblicazione  del  decreto, deve inviare al Parlamento una relazione
contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli  stessi  non
siano espressi entro i termini assegnati.
5.  Il  Governo  e'  delegato  altresi'  ad adottare, entro lo stesso
termine di cui al comma  1,  un  decreto  legislativo  con  cui  sono
apportate  al  testo  unico  delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e  successive  modificazioni,  le
modificazioni   strettamente  conseguenti  a  quanto  previsto  dalla
presente legge.
6. All'inizio di ogni  legislatura  i  Presidenti  della  Camera  dei
deputati  e  del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della
Commissione per la verifica e la revisione  dei  collegi  elettorali,
composta  a  norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni
qualvolta  ne  avverta  la  necessita',  la  Commissione  formula  le
indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al
presente  articolo,  e  ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla
revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in  Italia  e
all'estero  si  procede  altresi,  con  norme  di  legge, nel caso di
modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei  parlamentari
o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte
degli italiani all'estero.