Art. 8.
1.  Al  comma  1  dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in precedenza  per
altri  scopi  o  di  copia autentica della patente di guida speciale,
purche' dalla documentazione esibita risulti  l'impossibilita'  o  la
capacita' gravemente ridotta di deambulazione."
2.  Il  comma  2 dell'articolo 1 della citata legge n. 15 del 1991 e'
sostituito dal seguente:
"2. Nei comuni ripartiti  in  piu'  collegi  senatoriali  o  in  piu'
collegi  uninominali  per  l'elezione  della Camera dei deputati o in
piu' collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del  Senato
della  Repubblica  o  della  Camera  dei  deputati  o  del  consiglio
provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei  consigli
circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per
la  votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al
medesimo  collegio,  senatoriale  o  della  Camera  dei  deputati   o
provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali e' compresa la
sezione nelle cui liste l'elettore stesso e' iscritto".