Art. 12. 1. Al biologo spetta il rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione dell'opera ed in particolare per quelle relative: a) a reattivi, animali, terreni di cultura ed accessori; b) a viaggi, vitto, alloggio ed accessorie, sostenute dal biologo e dai suoi collaboratori per attivita' svolte fuori dal luogo di residenza; c) a oneri di bollo, o registro, a diritti di uffici pubblici o privati, servizi postali, telegrafici o telefonici; d) alla scritturazione, collazione, traduzione di relazioni o di diciture apposte su disegni, progetti, brevetti e simili, cancelleria, riproduzione, disegni o manoscritti eccedenti la prima copia; e) al diritto di autenticazione delle copie di relazioni, progetti, disegni.