Art. 12.
  1.  Al  biologo  spetta  il  rimborso  delle  spese  necessarie per
l'esecuzione dell'opera ed in particolare per quelle relative:
   a) a reattivi, animali, terreni di cultura ed accessori;
   b) a viaggi, vitto, alloggio ed accessorie, sostenute dal  biologo
e  dai  suoi  collaboratori  per  attivita' svolte fuori dal luogo di
residenza;
   c) a oneri di bollo, o registro, a diritti di  uffici  pubblici  o
privati, servizi postali, telegrafici o telefonici;
   d)  alla  scritturazione, collazione, traduzione di relazioni o di
diciture  apposte  su   disegni,   progetti,   brevetti   e   simili,
cancelleria,  riproduzione,  disegni o manoscritti eccedenti la prima
copia;
   e)  al  diritto  di  autenticazione  delle  copie  di   relazioni,
progetti, disegni.