Art. 13. 1. Sono determinati in base alla tabella gli onorari che si riferiscono a prestazioni che, per loro natura, possono essere retribuite con un compenso fisso ed in particolare quelle che richiedono un procedimento, a mezzo di analisi, identificazione, determinazione, studi e controlli, di natura biologica, purche' non specificamente contemplate in altra categoria tra quelle previste dall'art. 7.