Art. 13.
  1.  Sono  determinati  in  base  alla  tabella  gli  onorari che si
riferiscono a  prestazioni  che,  per  loro  natura,  possono  essere
retribuite  con  un  compenso  fisso  ed  in  particolare  quelle che
richiedono un procedimento,  a  mezzo  di  analisi,  identificazione,
determinazione,  studi  e controlli, di natura biologica, purche' non
specificamente contemplate in altra  categoria  tra  quelle  previste
dall'art. 7.