Art. 19.
  1.  Le  competenze  dovute  al  professionista  che  presta  la sua
assistenza all'intero svolgimento di una delle opere  indicate  nella
tabella  A  -  dalla  compilazione  del  progetto  alla direzione dei
lavori, al collaudo ed alla liquidazione -  sono  calcolate  in  base
alla  percentuale  del  consuntivo  lordo  dell'opera, indicata nella
tabella B.
  2. Per consuntivo lordo dell'opera, si intende la  somma  di  tutti
gli  importi  liquidati  alle  varie  imprese  o  ditte  per lavori o
forniture computate al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli
eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede  di  conto
finale  o  di collaudo e senza tener conto delle eventuali detrazioni
operate dal direttore dei lavori o collaudatore sia durante il  corso
dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.
  3.  L'applicazione  della  tabella per importi intermedi fra quelli
indicati e' fatta per interpolazione lineare.
  4. Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo  di
L. 2.500.000 il compenso e' valutato a discrezione.