Art. 19. 1. Le competenze dovute al professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento di una delle opere indicate nella tabella A - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera, indicata nella tabella B. 2. Per consuntivo lordo dell'opera, si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computate al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto delle eventuali detrazioni operate dal direttore dei lavori o collaudatore sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo. 3. L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati e' fatta per interpolazione lineare. 4. Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di L. 2.500.000 il compenso e' valutato a discrezione.