Art. 20. 1. Gli onorari di cui all'art. 19 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori, anche se, nell'adempimento dell'intero incarico, non sono eseguite solo parzialmente alcune delle particolari operazioni specificate nell'art. 21, sempre che l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B, non superi il valore di 0,20. 2. Per i lavori il cui importo e' superiore ai massimi sopra indicati, gli onorari concordati di volta in volta tra le parti.