Art. 20.
  1.  Gli onorari di cui all'art. 19 sono dovuti integralmente quando
l'opera viene seguita dal professionista in tutto  il  suo  sviluppo,
dal  progetto  iniziale  fino  al compimento ed alla liquidazione dei
lavori, anche se, nell'adempimento  dell'intero  incarico,  non  sono
eseguite   solo  parzialmente  alcune  delle  particolari  operazioni
specificate nell'art. 21, sempre che  l'aliquota  o  la  somma  delle
aliquote  parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B,
non superi il valore di 0,20.
  2. Per i lavori il  cui  importo  e'  superiore  ai  massimi  sopra
indicati, gli onorari concordati di volta in volta tra le parti.