Art. 22.
  1.  Il  collaudo  di  lavori  e  di forniture comprende l'esame, le
verifiche e  le  prove  necessarie  ad  accertare  la  corrispondenza
tecnica  delle  opere e delle forniture eseguite alle prescrizioni di
progetto e di contratto, i riscontri di misure e di  applicazione  di
prezzi,  l'esame  di eventuali riserve e la formulazione del relativo
parere, il rilascio del certificato di collaudo.