Art. 22. 1. Il collaudo di lavori e di forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la corrispondenza tecnica delle opere e delle forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazione di prezzi, l'esame di eventuali riserve e la formulazione del relativo parere, il rilascio del certificato di collaudo.