Art. 27.
  1.  Gli  onorari  per  l'avviamento di impianti vengono liquidati a
discrezione.
  2. Il professionista che esegue l'avviamento dell'impianto  di  cui
e'  stato  anche  il progettista ha diritto, per l'avviamento, ad una
maggiorazione del 30% sull'onorario di progettista.