Art. 30. 1. Gli onorari per le consulenze saltuarie, limitate a talune prestazioni professionali, vengono computati a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse. 2. Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del direttore tecnico. 3. Il collaudatore procede alla verifica del lavoro compiuto, della qualita' e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione della stessa, al collaudo, alla stesura della relazione, comprensiva dell'esame delle eventuali riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori, al rilascio del certificato di collaudo.