Art. 30.
  1.  Gli  onorari  per  le  consulenze  saltuarie, limitate a talune
prestazioni professionali, vengono computati a  norma  delle  tariffe
relative alle prestazioni stesse.
  2.  Il  collaudo  si  riferisce  tanto all'opera dell'esecutore del
lavoro quanto a quella del direttore tecnico.
  3. Il collaudatore procede alla verifica del lavoro compiuto, della
qualita' e dell'efficienza dei materiali in opera  e  della  regolare
esecuzione  della  stessa, al collaudo, alla stesura della relazione,
comprensiva dell'esame delle  eventuali  riserve  e  questioni  sorte
durante  l'esecuzione  dei  lavori,  al  rilascio  del certificato di
collaudo.