Art. 32. 1. Al professionista che, valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati, fornisce una consulenza relativa alla migliore utilizzazione di una merce o di un prodotto o alla sua correzione, allo scopo di migliorarne le qualita' od eliminarne i difetti, spetta un onorario da computarsi in base al valore della merce o del prodotto, secondo le seguenti percentuali: Onorari Valore della produzione percentuali - - Fino a . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000 2,00% Sul di piu' fino a . . . . . . . . . " 4.000.000 1,50% Sul di piu' fino a . . . . . . . . . " 20.000.000 1,00% Sul di piu' fino a . . . . . . . . . " 80.000.000 0,50% Sul di piu' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20% 2. L'onorario minimo e' stabilito in L. 50.000.