Art. 32.
  1.  Al  professionista che, valendosi di dati analitici da lui o da
altri  ricavati,  fornisce  una  consulenza  relativa  alla  migliore
utilizzazione  di  una  merce o di un prodotto o alla sua correzione,
allo scopo di migliorarne le qualita' od eliminarne i difetti, spetta
un onorario da computarsi  in  base  al  valore  della  merce  o  del
prodotto, secondo le seguenti percentuali:
                                                            Onorari
          Valore della produzione                         percentuali
                    -                                          -
Fino a  . . . . . . . . . . . . . . .     L.  1.000.000       2,00%
Sul di piu' fino a  . . . . . . . . .     "   4.000.000       1,50%
Sul di piu' fino a  . . . . . . . . .     "  20.000.000       1,00%
Sul di piu' fino a  . . . . . . . . .     "  80.000.000       0,50%
Sul di piu' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     0,20%
  2. L'onorario minimo e' stabilito in L. 50.000.