Art. 33.
  1. Le perizie possono essere:
   a) sommarie, basate su elementi di valutazione globale, esposte in
brevi elaborati riassuntivi;
   b)  sintetiche,  basate  su  elementi  risultanti  dai  principali
fattori che determinano  l'opera  ed  il  valore,  corredate  da  una
relazione sintetica dei risultati;
   c)  analitiche,  basate  su  valutazioni particolareggiate di ogni
singolo elemento costitutivo, con descrizione del suo valore,  stato,
potenzialita', ed altro.