Art. 33. 1. Le perizie possono essere: a) sommarie, basate su elementi di valutazione globale, esposte in brevi elaborati riassuntivi; b) sintetiche, basate su elementi risultanti dai principali fattori che determinano l'opera ed il valore, corredate da una relazione sintetica dei risultati; c) analitiche, basate su valutazioni particolareggiate di ogni singolo elemento costitutivo, con descrizione del suo valore, stato, potenzialita', ed altro.