Art. 4.
  1.  Il professionista o il committente hanno facolta' di richiedere
al  consiglio   dell'Ordine   la   liquidazione   delle   prestazioni
professionali o il parere su di essa.
  2. L'accordo con il quale il biologo ed il committente stabiliscono
che  la  liquidazione o il parere sulla stessa richiesto al consiglio
dell'Ordine hanno efficacia vincolante,  deve  essere  comunicato  al
consiglio  medesimo,  prima  che  esso deliberi. In mancanza di detta
comunicazione, il parere non ha efficacia vincolante.
  3. Alla richiesta di liquidazione o di  parere  sono  allegati  gli
elaborati  ed  i documenti necessari e quelli eventualmente richiesti
dal consiglio dell'Ordine.