Art. 4. 1. Il professionista o il committente hanno facolta' di richiedere al consiglio dell'Ordine la liquidazione delle prestazioni professionali o il parere su di essa. 2. L'accordo con il quale il biologo ed il committente stabiliscono che la liquidazione o il parere sulla stessa richiesto al consiglio dell'Ordine hanno efficacia vincolante, deve essere comunicato al consiglio medesimo, prima che esso deliberi. In mancanza di detta comunicazione, il parere non ha efficacia vincolante. 3. Alla richiesta di liquidazione o di parere sono allegati gli elaborati ed i documenti necessari e quelli eventualmente richiesti dal consiglio dell'Ordine.