Art. 41. 1. Per la determinazione degli onorari preconcordati, dovra' tenersi conto: a) dell'importanza dell'incarico, della natura e della difficolta' di esso; b) della complessita' del lavoro commesso e della particolare competenza specifica da esso richiesta; c) della particolare responsabilita' professionale assunta dal biologo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 luglio 1993 Il Ministro di grazia e giustizia CONSO Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1993 Registro n. 20 Giustizia, foglio n. 178