Art. 41.
  1.  Per  la  determinazione  degli  onorari  preconcordati,  dovra'
tenersi conto:
   a) dell'importanza dell'incarico, della natura e della difficolta'
di esso;
   b) della complessita' del  lavoro  commesso  e  della  particolare
competenza specifica da esso richiesta;
   c)  della  particolare  responsabilita'  professionale assunta dal
biologo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 22 luglio 1993
                                    Il Ministro di grazia e giustizia
                                                   CONSO
Il Ministro della sanita'
       GARAVAGLIA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1993
  Registro n. 20 Giustizia, foglio n. 178