Art. 8.
  1.  Qualora  il  biologo  si  avvalga, sotto la propria direzione e
responsabilita',  di  sostituti  ed  ausiliari,  nei  casi  e   nelle
condizioni  previste dall'art. 2232 del codice civile, l'onorario per
le prestazioni dei sostituti ed ausiliari  eventualmente  corrisposto
dal biologo non puo' essere posto a carico del committente.
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il  testo  dell'art.  2232  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art. 2232  (Esecuzione  dell'opera).  -  Il  prestatore
          d'opera  deve  eseguire  personalmente  l'incarico assunto.
          Puo'  tuttavia  valersi,  sotto  la  propria  direzione   e
          responsabilita',   di   sostituti   ed   ausiliari,  se  la
          collaborazione di altri e' consentita dal contratto o dagli
          usi  e   non   e'   incompatibile   con   l'oggetto   della
          prestazione".