Art. 8. 1. Qualora il biologo si avvalga, sotto la propria direzione e responsabilita', di sostituti ed ausiliari, nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 2232 del codice civile, l'onorario per le prestazioni dei sostituti ed ausiliari eventualmente corrisposto dal biologo non puo' essere posto a carico del committente.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 2232 del codice civile e' il seguente: "Art. 2232 (Esecuzione dell'opera). - Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Puo' tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita', di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri e' consentita dal contratto o dagli usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione".