Art. 9.
  1.  Per  le  prestazioni  effettuate  in  condizioni di particolare
pericolosita', di urgenza o  dalle  ore  22,00  alle  ore  7,00,  gli
onorari sono aumentati della meta'.
  2.  Per  le  prestazioni multiple la tariffa si applica per intero,
relativamente alla prima prestazione, mentre per le successive  viene
applicata con la riduzione del 50%.