Art. 10.
                              S p e s e
  1.  Le  spese  derivanti  agli  allevatori  ed  ai  macellatori  in
applicazione della legge e del presente regolamento sono regolate dal
regime tariffario di cui all'art. 11 della legge e  sono  commisurate
al costo dei servizi resi.
 
           Nota all'art. 10:
             - L'art. 11 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato:
             "Art.  11  (Strumenti  e  tariffe  di  controllo).  - 1.
          L'organismo abilitato fornisce  ai  macellatori  il  timbro
          indelebile   e  ai  produttori  appositi  registri  per  il
          controllo delle diverse operazioni, nonche'  i  sigilli  di
          cui  controlla l'apposizione, presiede all'applicazione del
          contrassegno  e  puo'  adottare  prescrizioni  ed   emanare
          direttive   nell'ambito  dell'applicazione  della  presente
          legge  anche  in  relazione  alla  adozione  di  piani   di
          programmazione della produzione tutelata, nell'ambito della
          zona tipica di cui all'art. 1.
             2.  I  simboli  relativi  al  timbro,  al  sigillo ed al
          contrassegno  di  cui   al   comma   1   sono   predisposti
          dall'organismo  abilitato  ed  approvati  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             3. Le  tariffe  delle  operazioni  e  delle  prestazioni
          eseguite  dall'organismo  abilitato  per l'attuazione della
          presente legge e del  relativo  regolamento  di  esecuzione
          sono  stabilite dallo stesso e sono comunicate ai Ministeri
          vigilanti.
             4. Il mancato  pagamento  delle  suddette  tariffe,  nei
          termini    fissati   dall'organismo   abilitato,   comporta
          l'interruzione,   fino   ad    avvenuta    regolarizzazione
          contabile,  della  prosecuzione  delle  stesse operazioni e
          prestazioni, nonche' del compimento di quelle relative alle
          tariffe non pagate.
             5. I  crediti  derivanti  dalla  mancata  corresponsione
          delle   tariffe   di  cui  al  presente  articolo  sono  da
          considerarsi  privilegiati  ai  sensi  dell'art.  2758  del
          codice civile".