Art. 10. S p e s e 1. Le spese derivanti agli allevatori ed ai macellatori in applicazione della legge e del presente regolamento sono regolate dal regime tariffario di cui all'art. 11 della legge e sono commisurate al costo dei servizi resi.
Nota all'art. 10: - L'art. 11 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato: "Art. 11 (Strumenti e tariffe di controllo). - 1. L'organismo abilitato fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni, nonche' i sigilli di cui controlla l'apposizione, presiede all'applicazione del contrassegno e puo' adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito dell'applicazione della presente legge anche in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata, nell'ambito della zona tipica di cui all'art. 1. 2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Le tariffe delle operazioni e delle prestazioni eseguite dall'organismo abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate ai Ministeri vigilanti. 4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dall'organismo abilitato, comporta l'interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione delle stesse operazioni e prestazioni, nonche' del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate. 5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dell'art. 2758 del codice civile".