Art. 12. Idoneita' degli stabilimenti 1. Per essere considerati idonei alla produzione del prosciutto di San Daniele, gli stabilimenti devono essere in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte dalle norme vigenti e devono essere muniti di: a) locale per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine; b) celle dotate di apparecchiature o sistemi idonei a mantenere l'umidita' e la temperatura ai livelli prescritti dalle leggi vigenti, per le fasi di salagione e riposo; c) altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.