Art. 12.
                    Idoneita' degli stabilimenti
  1.  Per essere considerati idonei alla produzione del prosciutto di
San  Daniele,  gli  stabilimenti  devono  essere  in  possesso  delle
autorizzazioni  igienico-sanitarie  prescritte  dalle norme vigenti e
devono essere muniti di:
    a) locale per il ricevimento ed il primo trattamento delle  cosce
suine;
    b)  celle  dotate di apparecchiature o sistemi idonei a mantenere
l'umidita'  e  la  temperatura  ai  livelli  prescritti  dalle  leggi
vigenti, per le fasi di salagione e riposo;
    c) altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.