Art. 13.
                       Registro del produttore
  1.  Il  produttore  deve  tenere  per  ogni singolo stabilimento un
apposito registro,  suddiviso  in  fogli  mensili;  le  registrazioni
devono   essere   effettuate   nella   parte   mensile  del  registro
corrispondente al mese ed all'anno indicati nel sigillo.
  2. Il registro deve indicare:
   a) il numero d'ordine  progressivo  e  la  data  di  ogni  singola
registrazione;
    b)  il  numero  delle  cosce  con  l'indicazione  della  data  di
apposizione del sigillo e del macello di provenienza;
   c)  il  numero  delle  cosce  con  sigillo  pervenute   da   altro
stabilimento;
   d)   il   numero   delle   cosce  con  sigillo  inviate  ad  altro
stabilimento;
   e) il numero delle cosce dalle quali viene asportato il sigillo;
   f)  il  numero  dei  prosciutti  muniti   di   contrassegno,   con
l'indicazione  del  numero progressivo del verbale e della data delle
relative operazioni.
  3. Nel registro sono inoltre  annotati,  in  apposita  sezione,  le
decisioni,  le  osservazioni  ed  i  provvedimenti  degli  incaricati
dell'organismo abilitato,  relativi  ad  errori  o  ad  irregolarita'
riscontrati.