Art. 14.
                  Controlli presso gli stabilimenti
  1.  Per  ogni operazione di introduzione di cosce fresche destinate
alla  preparazione  del  prosciutto  di  San   Daniele   presso   uno
stabilimento  riconosciuto,  un  incaricato  dell'organismo abilitato
verifica  la  documentazione  sanitaria  di  accompagnamento  nonche'
quella di cui all'art. 8, comma 4, ed accerta:
   a)  gli  allevamenti  ed  il  macello  di provenienza, l'eventuale
laboratorio di sezionamento e la data di spedizione allo stabilimento
di lavorazione;
   b) il numero delle cosce fresche munite dei  timbri  di  cui  agli
articoli 4 e 8;
   c) l'assenza di trattamenti diversi dalla refrigerazione.