Art. 14. Controlli presso gli stabilimenti 1. Per ogni operazione di introduzione di cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di San Daniele presso uno stabilimento riconosciuto, un incaricato dell'organismo abilitato verifica la documentazione sanitaria di accompagnamento nonche' quella di cui all'art. 8, comma 4, ed accerta: a) gli allevamenti ed il macello di provenienza, l'eventuale laboratorio di sezionamento e la data di spedizione allo stabilimento di lavorazione; b) il numero delle cosce fresche munite dei timbri di cui agli articoli 4 e 8; c) l'assenza di trattamenti diversi dalla refrigerazione.