Art. 15.
                            S i g i l l o
  1.  Per  ottenere  l'apposizione del sigillo sulle cosce fresche il
produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, mediante
i propri incaricati, controlla il corretto svolgimento  di  tutte  le
operazioni.
  2.  L'apposizione  del sigillo e' effettuata a cura del produttore,
comunque  prima  della  salagione,  in  modo  da  rimanere   visibile
permanentemente.
  3.  Il sigillo riporta l'indicazione del mese e dell'anno di inizio
della lavorazione; tale data equivale  alla  data  di  produzione  ai
sensi  delle  leggi  vigenti  in materia di vigilanza sanitaria sulle
carni.
  4. L'incaricato dell'organismo abilitato  vieta  l'apposizione  del
sigillo:
    a) sulle cosce ritenute non idonee alla produzione tutelata;
    b) sulle cosce non accompagnate dalla prescritta documentazione o
prive dei timbri di cui agli articoli 4 e 8;
    c)  sulle cosce che risultino ricavate da suini macellati da meno
di 24 ore o da oltre 120 ore.
  5.   Qualora   circostanze   pregiudizievoli   vengano    accertate
successivamente,  il  sigillo eventualmente gia' apposto e' rimosso a
cura degli incaricati dell'organismo abilitato, che redigono apposito
verbale.
  6. Il produttore puo' far inserire a verbale sue eventuali  ragioni
di  dissenso  in  merito  all'operato degli incaricati dell'organismo
abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo  esame
tecnico, con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria
delle  conserve  alimentari  di  Parma,  con  facolta' di nominare un
proprio consulente.