Art. 16.
                  Verbalizzazione delle operazioni
  1.  Al termine delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, viene
redatto per ogni partita avviata alla  produzione  tutelata  apposito
verbale contenente le seguenti indicazioni:
   a) gli estremi del documento sanitario di accompagnamento;
   b) la data della salagione;
   c)  il  numero  ed  il  peso complessivo delle cosce fresche sulle
quali e' stato apposto il sigillo;
   d) il numero ed il peso complessivo delle cosce ritenute  inidonee
od oggetto di contestazione;
   e) il numero ed il peso complessivo delle cosce sulle quali non e'
stato  apposto  il sigillo, o il timbro a fuoco, trattenute presso lo
stabilimento, ovvero da rendere al  macello  conferitore,  ovvero  da
avviare ad altro stabilimento.
  2.   L'operazione   di   apposizione  del  sigillo  deve  risultare
distintamente per ciascuna partita nell'apposito registro.
  3. Il verbale e' redatto in duplice copia, di cui una e' conservata
presso  lo  stabilimento  di  lavorazione  e  l'altra  dall'organismo
abilitato.
  4.  Il produttore puo' far inserire a verbale sue eventuali ragioni
di dissenso in merito  all'operato  degli  incaricati  dell'organismo
abilitato  e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame
tecnico, con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria
delle conserve alimentari di  Parma,  con  facolta'  di  nominare  un
proprio consulente.
  5.  Qualora,  in  esito al nuovo esame effettuato, le cosce oggetto
della contestazione risultino idonee  alla  produzione  tutelata,  la
data  della  relativa  operazione  e' quella del giorno dell'avvenuta
contestazione; le cosce oggetto di contestazione sono  custodite  con
le  cautele  necessarie  per  impedire  la  loro manomissione, previa
identificazione, a cura dell'organismo abilitato  che  le  affida  in
custodia al produttore presso lo stabilimento di lavorazione.
  6.    L'incaricato    dell'organismo   abilitato   puo'   procedere
all'identificazione  delle  cosce  ritenute  non  idonee  e  che  non
costituiscano  oggetto  di  contestazione,  in tutti i casi in cui lo
ritenga necessario, mediante l'applicazione di specifici contrassegni
indicati a verbale.