Art. 17. Deroga per l'esportazione 1. Il produttore che intende preparare il prosciutto di San Daniele ai fini previsti dall'art. 25 della legge deve presentare richiesta all'organismo abilitato, con la precisazione del paese di destinazione e del numero di prosciutti che si intendono sottoporre a lavorazione previa asportazione della parte distale. 2. L'incaricato dell'organismo abilitato compila apposito verbale dal quale devono risultare: a) il numero complessivo delle cosce fresche presentate per i fini di cui al comma 1, ed il relativo peso; b) i riferimenti desumibili dall'apposito registro di cui all'art. 11 della legge, recante tutte le indicazioni previste dall'art. 13, relativamente al numero dell'operazione ed al paese di destinazione; c) l'eventuale numero e peso delle cosce fresche ritenute non idonee; d) il numero delle cosce fresche ritenute idonee e sulle quali viene autorizzata l'apposizione del sigillo. 3. In caso di contestazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 16. 4. Le operazioni di cui al comma 2 dell'art. 25 della legge sono in ogni caso effettuate prima della salagione. 5. Per l'apposizione del contrassegno valgono le disposizioni del presente regolamento. 6. L'organismo abilitato esercita tutti i controlli ritenuti necessari per verificare la definitiva destinazione del prodotto in esito alle procedure di cui al comma 4 dell'art. 25 della legge. 7. Sul registro di cui all'art. 25 della legge devono risultare anche gli estremi di eventuali trasferimenti autorizzati dall'organismo abilitato. 8. In tutti i casi in cui i prosciutti preparati nelle forme previste dall'art. 25 della legge non dovessero essere esportati, gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono, nelle forme previste dal presente regolamento, alla rimozione del sigillo e del contrassegno eventualmente appostovi, redigendo del fatto apposito verbale, qualora gli stessi non vengano disossati, o sezionati, o affettati e queste ultime operazioni siano appositamente accertate dall'organismo abilitato.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 30/1990 si veda la nota all'art. 10. - L'art. 25 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato: "Art. 25 (Esportazione). - 1. Ai fini dell'esportazione dei prosciutti di San Daniele verso i Paesi la cui normativa non consente l'importazione dei prosciutti muniti della parte distale (piedino), sono consentiti la preparazione e il confezionamento in difformita' delle norme stabilite dalla presente legge, relativamente alla mancata presenza della parte distale stessa. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'asportazione della parte distale dovra' avvenire, a cura dei produttori interessati e sotto il controllo dell'organismo abilitato di cui all'art. 10, nell'ambito della zona tipica di produzione di cui all'art. 1, negli stabilimenti ove si effettua la preparazione e dopo l'applicazione del sigillo o timbro a fuoco di cui all'art. 4. 3. I prosciutti che hanno subito l'asportazione della parte distale presenteranno a stagionatura ultimata un peso proporzionalmente ridotto rispetto a quello dei prosciutti interi e dovranno essere presi in carico in un apposito registro, tenuto nello stabilimento, all'uopo vidimato dall'organismo abilitato di cui all'art. 10. 4. Le ditte interessate dovranno presentare apposita richiesta al citato organismo almeno tre giorni prima di effettuare l'asportazione, precisando il numero dei prosciutti, il Paese di destinazione e le motivazioni dell'istanza e dovranno altresi' dare comunicazione dell'esportazione da effettuare almeno tre giorni prima dell'estrazione dei prosciutti dagli stabilimenti".