Art. 17.
                      Deroga per l'esportazione
  1. Il produttore che intende preparare il prosciutto di San Daniele
ai  fini  previsti dall'art. 25 della legge deve presentare richiesta
all'organismo  abilitato,  con   la   precisazione   del   paese   di
destinazione e del numero di prosciutti che si intendono sottoporre a
lavorazione previa asportazione della parte distale.
  2.  L'incaricato  dell'organismo abilitato compila apposito verbale
dal quale devono risultare:
    a) il numero complessivo delle cosce  fresche  presentate  per  i
fini di cui al comma 1, ed il relativo peso;
    b)   i  riferimenti  desumibili  dall'apposito  registro  di  cui
all'art. 11  della  legge,  recante  tutte  le  indicazioni  previste
dall'art.  13, relativamente al numero dell'operazione ed al paese di
destinazione;
    c) l'eventuale numero e peso delle  cosce  fresche  ritenute  non
idonee;
    d)  il  numero  delle cosce fresche ritenute idonee e sulle quali
viene autorizzata l'apposizione del sigillo.
  3. In caso di contestazione si osservano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 16.
  4. Le operazioni di cui al comma 2 dell'art. 25 della legge sono in
ogni caso effettuate prima della salagione.
  5.  Per  l'apposizione del contrassegno valgono le disposizioni del
presente regolamento.
  6.  L'organismo  abilitato  esercita  tutti  i  controlli  ritenuti
necessari  per  verificare la definitiva destinazione del prodotto in
esito alle procedure di cui al comma 4 dell'art. 25 della legge.
  7. Sul registro di cui all'art. 25  della  legge  devono  risultare
anche    gli   estremi   di   eventuali   trasferimenti   autorizzati
dall'organismo abilitato.
  8. In tutti i casi  in  cui  i  prosciutti  preparati  nelle  forme
previste dall'art. 25 della legge non dovessero essere esportati, gli
incaricati  dell'organismo abilitato provvedono, nelle forme previste
dal  presente  regolamento,  alla  rimozione  del   sigillo   e   del
contrassegno  eventualmente  appostovi,  redigendo del fatto apposito
verbale, qualora gli stessi non vengano  disossati,  o  sezionati,  o
affettati  e  queste  ultime operazioni siano appositamente accertate
dall'organismo abilitato.
 
          Note all'art. 17:
             - Per il testo dell'art. 1 della  legge  n.  30/1990  si
          veda la nota all'art. 10.
             -  L'art.  25 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato:
          "Art. 25 (Esportazione). - 1. Ai fini dell'esportazione dei
          prosciutti di San Daniele verso i Paesi  la  cui  normativa
          non  consente  l'importazione  dei  prosciutti muniti della
          parte distale (piedino), sono consentiti la preparazione  e
          il  confezionamento  in  difformita'  delle norme stabilite
          dalla presente legge, relativamente alla  mancata  presenza
          della parte distale stessa.
             2.  Nei  casi  di  cui  al comma 1, l'asportazione della
          parte  distale  dovra'  avvenire,  a  cura  dei  produttori
          interessati  e  sotto il controllo dell'organismo abilitato
          di cui  all'art.  10,  nell'ambito  della  zona  tipica  di
          produzione  di  cui  all'art.  1, negli stabilimenti ove si
          effettua la preparazione e dopo l'applicazione del  sigillo
          o timbro a fuoco di cui all'art. 4.
             3.  I  prosciutti  che hanno subito l'asportazione della
          parte distale presenteranno a stagionatura ultimata un peso
          proporzionalmente ridotto rispetto a quello dei  prosciutti
          interi  e  dovranno  essere  presi in carico in un apposito
          registro,  tenuto  nello  stabilimento,  all'uopo  vidimato
          dall'organismo abilitato di cui all'art. 10.
             4.  Le  ditte  interessate  dovranno presentare apposita
          richiesta al citato organismo almeno tre  giorni  prima  di
          effettuare   l'asportazione,   precisando   il  numero  dei
          prosciutti, il  Paese  di  destinazione  e  le  motivazioni
          dell'istanza   e   dovranno   altresi'  dare  comunicazione
          dell'esportazione da effettuare  almeno  tre  giorni  prima
          dell'estrazione dei prosciutti dagli stabilimenti".