Art. 2.
                       Prescrizioni produttive
  1.  L'organismo  abilitato,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione   del   presente   decreto,   propone   al    Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  lo schema delle
prescrizioni produttive.
  2.  Lo  schema  propositivo  delle  prescrizioni  produttive  viene
predisposto  sentita  la  commissione  di cui all'art. 32, comma 7, e
previa consultazione delle organizzazioni professionali agricole piu'
rappresentative sul piano nazionale.