Art. 2. Prescrizioni produttive 1. L'organismo abilitato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo schema delle prescrizioni produttive. 2. Lo schema propositivo delle prescrizioni produttive viene predisposto sentita la commissione di cui all'art. 32, comma 7, e previa consultazione delle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative sul piano nazionale.