Art. 20.
                       Controlli ed ispezioni
  1. Durante le fasi della lavorazione, gli incaricati dell'organismo
abilitato  possono  operare controlli ed ispezioni sia per effettuare
verifiche ed esami sulle carni,  sia  per  accertare  la  regolarita'
della  tenuta  dei  registri  e di ogni altra documentazione, sia per
constatare  che  le  modalita'  di  lavorazione  corrispondano   alle
prescrizioni della legge e del presente regolamento.
  2.  In caso di contestazione, ovvero in caso di accertamenti il cui
esito non sia  immediato,  gli  incaricati  dell'organismo  abilitato
provvedono ad una speciale identificazione del prodotto.
  3.  Il  veterinario  ufficiale incaricato della vigilanza sanitaria
mette a disposizione dell'organismo  abilitato,  su  richiesta  dello
stesso,  tutti  gli atti d'ufficio ritenuti necessari per controllare
il  regolare  svolgimento  delle  operazioni  e  l'osservanza   delle
prescrizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.