Art. 22.
                         Parametri analitici
  1.  L'organismo  abilitato  propone al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del presente regolamento, i parametri analitici di cui
all'art. 2 della legge.
  2. La proposta di cui al comma 1 deve essere  corredata  di  idonea
relazione  tecnica concernente la definizione dei parametri analitici
e delle relative soglie minime e massime.
 
          Nota all'art. 22;
             - L'art. 2 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato:
             "Art.  2  (Caratteristiche  merceologiche).  -   1.   Le
          specifiche  caratteristiche merceologiche del prosciutto di
          San Daniele, che dipendono anche dalle  condizioni  proprie
          dell'ambiente  della  zona  di  produzione,  a stagionatura
          ultimata sono:
               a) la forma esteriore a  chitarra  compresa  la  parte
          distale   (piedino).  Tale  forma  deriva  dal  sistema  di
          preparazione,  che,  tanto  per  l'arto  posteriore  destro
          quanto  per quello sinistro dei suini macellati, prevede si
          proceda  sezionando  nel  modo   seguente:      dall'avanti
          all'indietro  nella  parte  superiore  per  un  terzo della
          fascia lata; nel terzo inferiore del  gluteo  mediano,  nel
          terzo  superiore del gluteo superficiale, nella meta' circa
          del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso,
          con un taglio ad arco. Nella parte mediale va disarticolata
          l'articolazione cosciofemorale e vanno sezionati i  muscoli
          trasversalmente  seguendo  la linea descritta con il taglio
          esterno. Dopo la salatura si procede alla pressatura;
               b) la tenerezza all'ago-sonda ed al taglio;
               c)  la  presenza  della  parte  grassa   perfettamente
          bianca,  in giusta proporzione col magro di colore rosato e
          rosso con qualche nervatura;
               d) il sapore dolce delle carni;
               e) l'aroma caratteristico strettamente dipendente  dal
          prescritto periodo di stagionatura;
               f)   la  caratterizzazione  mediante  l'osservanza  di
          parametri analitici predeterminati,  i  cui  standard  sono
          approvati  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  su  proposta  dell'organismo
          abilitato di cui all'art. 10".