Art. 23. Verbalizzazione dell'apposizione del contrassegno 1. L'incaricato dell'organismo abilitato compila, per ogni operazione di apposizione del contrassegno, apposito verbale da cui risultino: a) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno; b) la data dell'inizio della lavorazione; c) i riferimenti per l'individuazione del prodotto, riportati nell'apposito registro; d) il numero complessivo dei prosciutti sui quali e' apposto il contrassegno e la data delle relative operazioni; e) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata; f) il numero dei prosciutti eventualmente oggetto di contestazione. 2. I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi, con le cautele necessarie e con l'apposizione di eventuali segni di identificazione, per impedire la loro sostituzione e comunque la loro manomissione, a cura dell'organismo abilitato che li affida in custodia al produttore. 3. Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale, puo' farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facolta' di nominare un proprio consulente. 4. I prosciutti non idonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo; l'operazione di annullamento e' compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato. 5. Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento del sigillo devono essere trascritte nell'apposito registro.