Art. 23.
          Verbalizzazione dell'apposizione del contrassegno
  1.   L'incaricato   dell'organismo   abilitato  compila,  per  ogni
operazione di apposizione del contrassegno, apposito verbale  da  cui
risultino:
   a)  il  numero  dei  prosciutti  presentati  per l'apposizione del
contrassegno;
   b) la data dell'inizio della lavorazione;
   c) i riferimenti  per  l'individuazione  del  prodotto,  riportati
nell'apposito registro;
   d)  il  numero  complessivo dei prosciutti sui quali e' apposto il
contrassegno e la data delle relative operazioni;
   e) il numero dei  prosciutti  ritenuti  inidonei  alla  produzione
tutelata;
   f)   il   numero   dei   prosciutti   eventualmente   oggetto   di
contestazione.
  2. I prosciutti oggetto di contestazione  sono  custoditi,  con  le
cautele   necessarie  e  con  l'apposizione  di  eventuali  segni  di
identificazione, per impedire la loro sostituzione e comunque la loro
manomissione, a  cura  dell'organismo  abilitato  che  li  affida  in
custodia al produttore.
  3.  Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale,
puo' farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine  di
tre  giorni,  un  nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione
sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma,  con
facolta' di nominare un proprio consulente.
  4.  I  prosciutti  non idonei alla produzione tutelata sono privati
del sigillo; l'operazione di annullamento  e'  compiuta  a  cura  del
produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato.
  5.  Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento
del sigillo devono essere trascritte nell'apposito registro.