Art. 24.
                    Annullamento del contrassegno
  1.    Gli    incaricati    dell'organismo    abilitato   provvedono
all'asportazione del contrassegno in occasione di  verifiche  da  cui
risulti  che  lo  stesso  e'  apposto  su prosciutti non idonei o non
conformi.
  2. Delle operazioni eseguite e' redatto apposito verbale, dal quale
risultano i dati identificativi dei prosciutti a cui e' stato rimosso
il contrassegno.
  3. Il produttore, al quale viene consegnata una copia del  verbale,
puo'  farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di
tre giorni, un nuovo esame tecnico con  l'intervento  della  stazione
sperimentale  per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con
facolta' di nominare un proprio consulente.