Art. 26.
                            Affettamento
  1.  Le  operazioni di affettamento e confezionamento del prosciutto
di San Daniele sono effettuate presso laboratori situati  nella  zona
tipica, di cui all'art. 1 della legge, attrezzati in modo specifico e
preventivamente riconosciuti dall'organismo abilitato.
  2.   Gli   interessati   devono  presentare  istanza  all'organismo
abilitato, indicando:
   a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Udine;
   b) la ragione sociale e la sede della ditta;
   c) la sede del laboratorio di confezionamento;
   d) gli estremi dell'autorizzazione sanitaria.
  3.  L'organismo  abilitato,  espletati  gli  accertamenti  ritenuti
necessari,    provvede   al   riconoscimento   del   laboratorio   ed
all'attribuzione di uno specifico numero di identificazione.
  4.  Qualora  il  laboratorio  sia  ricompreso  nell'ambito  di  uno
stabilimento   di   produzione   gia'   riconosciuto,  il  numero  di
identificazione  puo'  coincidere  con  quello  attribuito  ai  sensi
dell'art. 11, comma 2.
 
          Nota all'art. 26:
             -  Per  il  testo  dell'art. 1 della legge n. 30/1990 si
          veda la nota all'art. 1.