Art. 27. Contrassegno sulle confezioni di prosciutto affettato 1. Gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano alle operazioni di affettamento e di confezionamento del prosciutto di San Daniele ed accertano: a) i riferimenti necessari alla individuazione dei prosciutti oggetto di confezionamento, desunti dal registro o, se il laboratorio di confezionamento non e' annesso ad uno stabilimento riconosciuto, da un documento di trasporto rilasciato dal produttore, su cui saranno richiamati i riferimenti in questione; b) il numero ed il peso dei prosciutti provvisti del contrassegno, del quale gli incaricati prescrivono l'asportazione per l'affettamento; c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei. 2. Gli incaricati dell'organismo abilitato accertano l'avvenuta asportazione del contrassegno e verificano altresi': a) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti cui e' stato asportato il contrassegno; b) l'avvenuto affettamento ed il peso complessivo netto del prosciutto affettato per il confezionamento; c) il numero delle confezioni sulle quali viene applicato il contrassegno. 3. Per i prosciutti e le confezioni oggetto di contestazione, si osservano le procedure di cui all'art. 23. 4. Le operazioni compiute sono fatte risultare in apposito verbale compilato a cura dell'incaricato dell'organismo abilitato e copia del quale viene rilasciata alla ditta interessata.