Art. 27.
                    Contrassegno sulle confezioni
                       di prosciutto affettato
  1.   Gli   incaricati  dell'organismo  abilitato  presenziano  alle
operazioni di affettamento e di confezionamento del prosciutto di San
Daniele ed accertano:
   a) i riferimenti  necessari  alla  individuazione  dei  prosciutti
oggetto di confezionamento, desunti dal registro o, se il laboratorio
di  confezionamento  non e' annesso ad uno stabilimento riconosciuto,
da un documento  di  trasporto  rilasciato  dal  produttore,  su  cui
saranno richiamati i riferimenti in questione;
   b) il numero ed il peso dei prosciutti provvisti del contrassegno,
del    quale    gli   incaricati   prescrivono   l'asportazione   per
l'affettamento;
   c) il numero  ed  il  peso  complessivo  dei  prosciutti  ritenuti
inidonei.
  2.  Gli  incaricati  dell'organismo  abilitato accertano l'avvenuta
asportazione del contrassegno e verificano altresi':
   a) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti  cui  e'  stato
asportato il contrassegno;
   b)  l'avvenuto  affettamento  ed  il  peso  complessivo  netto del
prosciutto affettato per il confezionamento;
    c) il numero delle confezioni  sulle  quali  viene  applicato  il
contrassegno.
  3.  Per  i  prosciutti e le confezioni oggetto di contestazione, si
osservano le procedure di cui all'art. 23.
  4. Le operazioni compiute sono fatte risultare in apposito  verbale
compilato a cura dell'incaricato dell'organismo abilitato e copia del
quale viene rilasciata alla ditta interessata.