Art. 28.
              Abilitazione dei fornitori di confezioni
  1.  Le  ditte  confezionatrici  riconosciute  ai sensi dell'art. 26
devono  notificare  contestualmente  all'istanza  ivi   prevista   e,
successivamente, in tempo comunque utile, all'organismo abilitato, la
ragione sociale e la sede del fornitore delle confezioni.
  2.  Il  fornitore delle confezioni e' abilitato a fornire le stesse
con  l'osservanza   delle   prescrizioni   stabilite   dall'organismo
abilitato.