Art. 29.
                     Registro del confezionatore
  1.  Il  laboratorio  di confezionamento riconosciuto deve tenere un
apposito registro nel quale,  per  ogni  singola  operazione,  devono
essere distintamente indicati:
   a) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;
   b) il numero dell'operazione di scarico rilevabile dal registro di
cui all'art. 13 o, nel caso di laboratorio autorizzato non annesso ad
uno stabilimento riconosciuto, gli estremi del documento di trasporto
ricevuto;
   c)  il  numero ed il peso complessivo dei prosciutti provvisti del
contrassegno;
   d) il numero  ed  il  peso  complessivo  dei  prosciutti  ritenuti
inidonei;
   e)  il  numero  ed il peso complessivo dei prosciutti dai quali e'
stato asportato il contrassegno per il successivo confezionamento;
   f) il peso complessivo netto del prosciutto affettato;
   g)  il  numero  delle   confezioni   prodotte   e   la   data   di
confezionamento.