Art. 3.
                      Origine delle cosce suine
  1.  Le  cosce  suine  fresche  devono  essere ottenute da suini che
abbiano i requisiti previsti dalle prescrizioni  produttive  e  siano
nati,  allevati  e  macellati  in una delle seguenti regioni: Friuli-
Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna,  Umbria,
Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.