Art. 30.
                            Etichettatura
  1. Le indicazioni obbligatorie da riportare nella etichettatura del
prosciutto  di  San  Daniele,  con  le modalita' previste dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono le seguenti:
   a) per il prosciutto di San Daniele intero con osso:
    1) "prosciutto di San  Daniele",  seguita  da  "denominazione  di
origine tutelata";
    2) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede
del produttore o del venditore;
    3) la sede dello stabilimento di produzione;
    b)  per  il  prosciutto  di  San  Daniele  confezionato disossato
intero, oppure presentato in tranci od affettato:
    1) "prosciutto di San  Daniele",  seguita  da  "denominazione  di
origine tutelata";
    2)  il  nome  o  la  ragione  sociale o il marchio depositato del
produttore o del confezionatore o del venditore;
    3) la sede dello stabilimento di confezionamento;
    4) la data di produzione, qualora  il  sigillo,  o  il  timbro  a
fuoco, non risulti piu' visibile per i fini di cui all'art. 15, comma
3;
    5) la quantita' netta;
    6) il termine minimo di conservazione;
    7) le modalita' di conservazione;
    8) la dicitura di identificazione del lotto.
  2.  E'  vietata l'utilizzazione di qualificativi quali, "classico",
"autentico", "extra", "super", e di altre qualificazioni, menzioni ed
attribuzioni abbinate alla denominazione di vendita, ad esclusione di
"disossato"  ed  "affettato"  nonche'  di   altre   indicazioni   non
specificamente   previste  dal  presente  articolo,  fatte  salve  le
esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge.
  3. I divieti di cui al comma 2 sono estesi anche  alla  pubblicita'
ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto tutelato.
  4.  Qualora venga utilizzato quale ingrediente di un altro prodotto
alimentare il prosciutto di San Daniele deve essere menzionato con la
sola dicitura "prosciutto".
 
          Nota all'art. 30:
             - Il D.Lgs.  n.  109/1992  riguarda  l'attuazione  delle
          direttive CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione
          e la pubblicita' dei prodotti alimentari.