Art. 32. Consorzi incaricati della vigilanza 1. Qualora un consorzio volontario di produttori venga incaricato quale organismo abilitato ai sensi della legge e del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente del collegio sindacale. 2. L'incarico di vigilanza viene affidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 3. Lo statuto del consorzio e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'. Esso deve prevedere i seguenti organi: assemblea, presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e collegio sindacale. Le modifiche dello statuto sono preventivamente approvate con la medesima procedura. 4. Del consiglio di amministrazione fanno parte un membro nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e tre membri nominati dalle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative sul piano nazionale. 5. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con l'accettazione dei soli membri elettivi, nelle more delle nomine dei membri di cui al comma 4, che rimangono in carica fino alla data della loro sostituzione. 6. I membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi precedenti sono scelti tra persone qualificate ed estranee alle strutture amministrative delle amministrazioni interessate. 7. Il consorzio deve inoltre disporre di una commissione interprofessionale, costituita da rappresentanti degli allevatori, dei macellatori e dei produttori, che assicuri agli organi consortili attivita' di orientamento e consulenza, relativamente all'applicazione delle prescrizioni disposte dalla legge e dal presente regolamento nonche' delle direttive adottate dal consorzio stesso.