Art. 32.
                 Consorzi incaricati della vigilanza
  1.  Qualora  un consorzio volontario di produttori venga incaricato
quale organismo  abilitato  ai  sensi  della  legge  e  del  presente
decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nomina il presidente del collegio sindacale.
  2.  L'incarico di vigilanza viene affidato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  d'intesa  con  il
Ministro  della  sanita'  e  con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste.
  3.  Lo  statuto   del   consorzio   e'   approvato   dal   Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'. Esso  deve
prevedere  i seguenti organi: assemblea, presidente, vice presidente,
consiglio  di  amministrazione,   comitato   esecutivo   e   collegio
sindacale.  Le modifiche dello statuto sono preventivamente approvate
con la medesima procedura.
  4. Del consiglio di amministrazione fanno parte un membro  nominato
dalla  camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Udine  e  tre  membri  nominati  dalle  organizzazioni  professionali
agricole piu' rappresentative sul piano nazionale.
  5.  Il  consiglio  di amministrazione e' validamente costituito con
l'accettazione dei soli membri elettivi, nelle more delle nomine  dei
membri  di  cui  al  comma  4, che rimangono in carica fino alla data
della loro sostituzione.
  6. I membri del  consiglio  di  amministrazione  di  cui  ai  commi
precedenti  sono  scelti  tra  persone  qualificate  ed estranee alle
strutture amministrative delle amministrazioni interessate.
  7.  Il  consorzio  deve  inoltre  disporre   di   una   commissione
interprofessionale,  costituita  da  rappresentanti degli allevatori,
dei macellatori e dei produttori, che assicuri agli organi consortili
attivita'    di    orientamento    e    consulenza,     relativamente
all'applicazione  delle  prescrizioni  disposte  dalla  legge  e  dal
presente regolamento nonche' delle direttive adottate  dal  consorzio
stesso.