Art. 33.
                Richiesta dell'incarico di vigilanza
  1. La richiesta dell'incarico di vigilanza deve essere avanzata dal
legale  rappresentante  del  consorzio volontario presso il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  corredata  dai
seguenti documenti:
   a)  elenco  degli associati, unito ad una dichiarazione del legale
rappresentante  attestante  la  sussistenza  dei  requisiti  di   cui
all'art. 10 della legge;
   b)  copia  autentica  dell'atto  costitutivo  e  dello statuto del
consorzio;
    c) relazione sull'organizzazione tecnica  ed  amministrativa  del
consorzio   e   sui   mezzi  finanziari  di  cui  puo'  disporre  per
l'espletamento dei compiti di vigilanza.
  2. La domanda ed i documenti sopraindicati devono essere inviati in
triplice copia.
 
          Nota all'art. 33:
             - Il testo dell'art. 10 della legge  n.  30/1990  e'  il
          seguente:
             "Art. 10 (Vigilanza e controllo). - 1. La vigilanza ed i
          controlli  per  l'applicazione delle disposizioni contenute
          nella   presente   legge   sono   svolti    dal    Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste
          ed il Ministro della sanita'.
             2.  I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento
          dei compiti  di  cui  al  comma  1,  dell'attivita'  di  un
          organismo  abilitato.    Questo  puo'  essere  un consorzio
          volontario di produttori che:
               a) sia retto da uno  statuto  approvato  dal  Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dal
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste  e  dal  Ministro
          della sanita', d'intesa tra loro;
               b)  comprenda tra i propri soci non meno del cinquanta
          per cento dei produttori in  rappresentanza  del  cinquanta
          per  cento  almeno  della  produzione  tutelata dell'ultimo
          triennio;
               c)   garantisca,   per   la   sua   costituzione    ed
          organizzazione  e per i mezzi finanziari di cui dispone, un
          efficace  ed   imparziale   svolgimento   delle   attivita'
          istituzionali.
             3.  L'organismo  cui viene affidato l'incarico di cui al
          comma  2  e'  sottoposto  alla  vigilanza   del   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, che la
          esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e  delle
          foreste e della sanita'".