Art. 35. Scioglimento del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale e' affidato l'incarico di vigilanza puo', previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', nei casi previsti dall'art. 2619 del codice civile. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 e' nominato, per la gestione straordinaria, un commissario governativo che provvedera' entro sei mesi alla convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. 3. Nei casi di maggiore gravita', e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono svolte irregolarmente, puo' essere disposta, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', la revoca dell'incarico di vigilanza. 4. La revoca e' obbligatoria quando vengano meno le condizioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge. 5. Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato deve consegnare i sigilli, i punzoni, le matrici, i registri e, comunque, tutto il materiale in suo possesso necessario allo svolgimento dell'attivita' prevista dalla legge e dal presente regolamento.
Note all'art. 35: - Si trascrive il testo dell'art. 2619 del codice civile: "Art. 2619 (Controllo sull'attivita' del consorzio). - L'attivita' dei consorzi e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' governativa. Quando l'attivita' del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e' stato costituito, l'autorita' governativa puo' sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi piu' gravi, puo' disporre lo scioglimento del consorzio stesso". - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 30/1990 si veda in nota all'art. 33.