Art. 35.
            Scioglimento del consiglio di amministrazione
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  del  consorzio  al quale e'
affidato l'incarico di vigilanza puo', previa formale diffida, essere
sciolto  con  decreto  motivato  dal  Ministro  dell'industria,   del
commercio    e    dell'artigianato,    d'intesa    con   i   Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', nei  casi  previsti
dall'art. 2619 del codice civile.
  2.  Con  lo  stesso  decreto  di cui al comma 1 e' nominato, per la
gestione straordinaria, un commissario  governativo  che  provvedera'
entro  sei  mesi alla convocazione dell'assemblea per la nomina di un
nuovo consiglio di amministrazione.
  3. Nei casi di maggiore gravita', e segnatamente quando risulti che
le funzioni di vigilanza  sono  svolte  irregolarmente,  puo'  essere
disposta,  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri  dell'agricoltura  e  delle
foreste e della sanita', la revoca dell'incarico di vigilanza.
  4.  La  revoca e' obbligatoria quando vengano meno le condizioni di
cui all'art. 10, comma 2, della legge.
  5. Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica
di organismo abilitato deve  consegnare  i  sigilli,  i  punzoni,  le
matrici,  i  registri e, comunque, tutto il materiale in suo possesso
necessario allo svolgimento dell'attivita' prevista dalla legge e dal
presente regolamento.
 
          Note all'art. 35:
             - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2619  del  codice
          civile:
             "Art.  2619  (Controllo sull'attivita' del consorzio). -
          L'attivita'  dei  consorzi  e'  sottoposta  alla  vigilanza
          dell'autorita' governativa.
             Quando  l'attivita'  del  consorzio risulta non conforme
          agli  scopi  per  cui  e'  stato  costituito,   l'autorita'
          governativa  puo'  sciogliere  gli  organi  del consorzio e
          affidare la gestione a un commissario  governativo  ovvero,
          nei  casi  piu'  gravi,  puo'  disporre lo scioglimento del
          consorzio stesso".
             - Per il testo dell'art. 10 della legge  n.  30/1990  si
          veda in nota all'art. 33.