Art. 36.
                       Personale di vigilanza
  1.  Il personale incaricato della vigilanza puo' svolgere ispezioni
ed indagini e richiedere l'esibizione di ogni documentazione ritenuta
utile, nonche' ottenere  copia  della  stessa  anche  al  fine  della
rilevazione  degli  illeciti  amministrativi  e penali; puo' accedere
liberamente presso gli allevatori, i  macellatori  ed  i  produttori,
nonche'   presso   i  fornitori  di  materiali,  prodotti  e  servizi
rientranti nel circuito  della  produzione  tutelata  e,  in  genere,
ovunque  si  producano  o si distribuiscano a qualsiasi titolo per il
consumo, o si smercino, prosciutti.
  2. Degli accertamenti ispettivi e peritali relativi alle violazioni
della legge e del presente regolamento e' redatto apposito verbale  a
cura degli agenti incaricati; nel caso
che  i  fatti accertati siano oggetto di sanzioni amministrative, gli
agenti incaricati specificano a verbale la descrizione del fatto  che
potra' essere oggetto di addebiti.
  3.  L'applicazione  delle  sanzioni amministrative e' avviata nelle
forme previste dalla legge e dal presente regolamento, dall'organismo
abilitato.
  4. Nella ipotesi di accertamento di fatti costituenti  reato,  deve
essere data notizia all'autorita' giudiziaria competente.
  5.  Gli  organi  di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo
abilitato, qualora accertino violazioni della legge  e  del  presente
regolamento,   inviano  immediatamente  per  l'ulteriore  seguito  il
rapporto  all'organismo  abilitato,  con  la  prova  delle   eseguite
contestazioni.