Art. 36. Personale di vigilanza 1. Il personale incaricato della vigilanza puo' svolgere ispezioni ed indagini e richiedere l'esibizione di ogni documentazione ritenuta utile, nonche' ottenere copia della stessa anche al fine della rilevazione degli illeciti amministrativi e penali; puo' accedere liberamente presso gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonche' presso i fornitori di materiali, prodotti e servizi rientranti nel circuito della produzione tutelata e, in genere, ovunque si producano o si distribuiscano a qualsiasi titolo per il consumo, o si smercino, prosciutti. 2. Degli accertamenti ispettivi e peritali relativi alle violazioni della legge e del presente regolamento e' redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati; nel caso che i fatti accertati siano oggetto di sanzioni amministrative, gli agenti incaricati specificano a verbale la descrizione del fatto che potra' essere oggetto di addebiti. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative e' avviata nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento, dall'organismo abilitato. 4. Nella ipotesi di accertamento di fatti costituenti reato, deve essere data notizia all'autorita' giudiziaria competente. 5. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato, qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, inviano immediatamente per l'ulteriore seguito il rapporto all'organismo abilitato, con la prova delle eseguite contestazioni.