Art. 37. Adempimenti ministeriali 1. Indipendentemente dalla sentenza penale di condanna e dall'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni alla legge e comunque, nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della stessa, l'organismo abilitato puo' richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emissione dei provvedimenti ivi contemplati. 2. La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione giustificativa degli addebiti mossi e dalle eventuali controdeduzioni inviate dal contravventore. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sussistendo la violazione, determina il periodo di applicazione del provvedimento e ne da' comunicazione all'organismo abilitato il quale notifica il provvedimento alla parte interessata per l'esecuzione.