Art. 37.
                      Adempimenti ministeriali
  1.   Indipendentemente   dalla   sentenza   penale  di  condanna  e
dall'applicazione di sanzioni amministrative per le  violazioni  alla
legge  e comunque, nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della
stessa,   l'organismo   abilitato   puo'   richiedere   al   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  l'emissione dei
provvedimenti ivi contemplati.
  2. La  richiesta  deve  essere  accompagnata  dalla  documentazione
giustificativa degli addebiti mossi e dalle eventuali controdeduzioni
inviate dal contravventore.
  3.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sussistendo la violazione, determina il periodo di  applicazione  del
provvedimento e ne da' comunicazione all'organismo abilitato il quale
notifica il provvedimento alla parte interessata per l'esecuzione.