Art. 38. Compito degli UU.PP.I.C.A. 1. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative riceve, ai sensi dell'art. 21 della legge, la comunicazione dell'organismo abilitato accompagnata dalle eventuali controdeduzioni formulate dal contravventore; l'ufficio predetto esamina i documenti inviati e, dopo aver determinato, se del caso, la natura della sanzione, provvede alla notifica di cui all'art. 21 della legge, dandone comunicazione all'organismo abilitato. 2. Qualora la sanzione abbia natura pecuniaria, il contravventore puo' effettuare, entro sessanta giorni dalla notifica di cui sopra, il pagamento in misura ridotta nei modi previsti dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dandone comunicazione all'organismo abilitato; se il contravventore non ha effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, l'U.P.I.C.A. competente determina la somma dovuta, ingiungendone il pagamento nei modi previsti dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ne da' comunicazione all'organismo abilitato. 3. Qualora la sanzione non abbia natura pecuniaria, l'U.P.I.C.A. ne determina l'entita e incarica per l'esecuzione l'organismo abilitato. 4. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, seguono la procedura di cui all'art. 21 della legge.
Note all'art. 38: - L'art. 22 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato: "Art. 22 (Norme procedimentali). - 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore delle proprie controdeduzioni. 2. Tali controdeduzioni devono essere inviate all'organismo abilitato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni l'organismo abilitato, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne da' comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio, perche' proceda alla irrogazione della sanzione amministrativa. 4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento". - Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 16 della legge n. 689/1991, recante modifiche al sistema penale: "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".