Art. 38.
                     Compito degli UU.PP.I.C.A.
  1.   L'ufficio   provinciale   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato competente per territorio  per  l'irrogazione  delle
sanzioni amministrative riceve, ai sensi dell'art. 21 della legge, la
comunicazione  dell'organismo  abilitato accompagnata dalle eventuali
controdeduzioni  formulate  dal  contravventore;  l'ufficio  predetto
esamina i documenti inviati e, dopo aver determinato, se del caso, la
natura  della  sanzione,  provvede  alla  notifica di cui all'art. 21
della legge, dandone comunicazione all'organismo abilitato.
  2. Qualora la sanzione abbia natura pecuniaria,  il  contravventore
puo'  effettuare,  entro sessanta giorni dalla notifica di cui sopra,
il pagamento in misura ridotta nei modi previsti dall'art.  16  della
legge  24  novembre 1981, n. 689, dandone comunicazione all'organismo
abilitato; se il contravventore non  ha  effettuato  nei  termini  il
pagamento  in  misura  ridotta,  l'U.P.I.C.A. competente determina la
somma dovuta, ingiungendone il pagamento nei modi previsti  dall'art.
18  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689 e ne da' comunicazione
all'organismo abilitato.
  3. Qualora la sanzione non abbia natura pecuniaria, l'U.P.I.C.A. ne
determina l'entita e incarica per l'esecuzione l'organismo abilitato.
  4. Gli organi di vigilanza e di  controllo  diversi  dall'organismo
abilitato  qualora  accertino  violazioni  della legge e del presente
regolamento, seguono la procedura di cui all'art. 21 della legge.
 
           Note all'art. 38:
             - L'art. 22 della legge n. 30/1990 e' cosi' formulato:
             "Art. 22 (Norme  procedimentali).  -  1.  L'applicazione
          delle  sanzioni  amministrative deve essere preceduta dalla
          contestazione degli specifici addebiti. Tale  contestazione
          deve  essere  trasmessa  al  contravventore a mezzo lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento,  con  l'indicazione
          di   un  termine  non  superiore  a  giorni  venti  per  la
          formulazione da  parte  del  contravventore  delle  proprie
          controdeduzioni.
             2.    Tali   controdeduzioni   devono   essere   inviate
          all'organismo abilitato a mezzo di lettera raccomandata con
          avviso di ricevimento.
             3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle
          controdeduzioni l'organismo abilitato, qualora  accerti  la
          sussistenza  del  fatto  contestato,  ne  da' comunicazione
          all'ufficio provinciale  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato competente per territorio, perche' proceda
          alla irrogazione della sanzione amministrativa.
             4.  La  sanzione amministrativa deve essere comunicata a
          mezzo lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  e
          diviene   esecutiva   a   decorrere   dalla  data  del  suo
          ricevimento".
             - Si trascrive il testo del  primo  comma  dell'art.  16
          della  legge  n.  689/1991,  recante  modifiche  al sistema
          penale: "E' ammesso il pagamento di  una  somma  in  misura
          ridotta  pari  alla  terza parte del massimo della sanzione
          prevista per la violazione commessa o, se piu'  favorevole,
          al  doppio  del  minimo della sanzione edittale, oltre alle
          spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni
          dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata,
          dalla notificazione degli estremi della violazione".