Art. 39.
             Riconoscimento della qualifica di ispettore
  1. L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al consorzio e'
svolto  da  ispettori  cui  e' riconosciuta la qualifica di agente di
polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del  codice  di  procedura
penale,  dopo  che sia stata loro attribuita dal prefetto di Udine la
qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133  e  138
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.
  2.   L'organismo   abilitato  emana  il  regolamento  organico  del
personale di vigilanza e di quello comunque addetto  alle  operazioni
previste dalla legge e dal presente regolamento.
  3.  Il  personale  decade  dalla  qualifica  di  agente  di polizia
giudiziaria e di guardia particolare per estinzione del  rapporto  di
lavoro.
  4.  Il personale incaricato di svolgere i compiti di vigilanza deve
essere  munito  di  un   documento   di   riconoscimento   rilasciato
dall'organismo  abilitato  o  da  altra  amministrazione pubblica, da
esibire ogni volta che si procede ad una operazione di controllo.
 
          Note all'art. 39:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  57  del  codice  di
          procedura penale:
             "Art.  57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). -
          1.  Salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali,   sono
          ufficiali di polizia giudiziaria:
               a)   i  dirigenti,  i  commissari,  gli  ispettori,  i
          sovrintendenti e gli altri  appartenenti  alla  polizia  di
          Stato  ai  quali  l'ordinamento  dell'amministrazione della
          pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
               b)  gli  ufficiali   superiori   e   inferiori   e   i
          sottufficiali  dei  carabinieri,  della guardia di finanza,
          degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello  Stato
          nonche'  gli  altri  appartenenti  alle  predette  forze di
          polizia   ai   quali   l'ordinamento    delle    rispettive
          amministrazioni riconosce tale qualita';
               c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio
          della  polizia  di  Stato  ovvero  un comando dell'arma dei
          carabinieri o della guardia di finanza.
             2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
               a) il  personale  della  polizia  di  Stato  al  quale
          l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
          riconosce tale qualita';
               b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di
          custodia,  le guardie forestali e, nell'ambito territoriale
          dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e  dei
          comuni quando sono in servizio.
             3.   Sono   altresi'   ufficiali  e  agenti  di  polizia
          giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono  destinate  e
          secondo  le  rispettive attribuzioni, le persone alle quali
          le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
          dall'art. 55".
             -  Gli articoli 133 e 138 del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza, approvato con R.D. n.  773/1931,  cosi'
          recitano:
             "Art.   133.   -  Gli  enti  pubblici,  gli  altri  enti
          collettivi  e   i   privati   possono   destinare   guardie
          particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta'
          mobiliari od immobiliari.
             Possono   anche,   con  l'autorizzazione  del  prefetto,
          associarsi per la nomina di tali guardie da destinare  alla
          vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse".
             "Art.  138.  - Le guardie particolari devono possedere i
          requisiti seguenti:
              1› essere cittadino italiano;
              2› avere raggiunto la maggiore eta' ed avere  adempiuto
          agli obblighi di leva;
              3› sapere leggere e scrivere;
              4› non avere riportato condanna per delitto;
              5› essere persona di ottima condotta politica e morale;
              6› essere munito della carta di identita';
              7›   essere   iscritto   alla   cassa  nazionale  delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro.
             La   nomina   delle   guardie  particolari  deve  essere
          approvata dal prefetto".