Art. 39. Riconoscimento della qualifica di ispettore 1. L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al consorzio e' svolto da ispettori cui e' riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale, dopo che sia stata loro attribuita dal prefetto di Udine la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. 2. L'organismo abilitato emana il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dalla legge e dal presente regolamento. 3. Il personale decade dalla qualifica di agente di polizia giudiziaria e di guardia particolare per estinzione del rapporto di lavoro. 4. Il personale incaricato di svolgere i compiti di vigilanza deve essere munito di un documento di riconoscimento rilasciato dall'organismo abilitato o da altra amministrazione pubblica, da esibire ogni volta che si procede ad una operazione di controllo.
Note all'art. 39: - Si trascrive il testo dell'art. 57 del codice di procedura penale: "Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita'; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55". - Gli articoli 133 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, cosi' recitano: "Art. 133. - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse". "Art. 138. - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1 essere cittadino italiano; 2 avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3 sapere leggere e scrivere; 4 non avere riportato condanna per delitto; 5 essere persona di ottima condotta politica e morale; 6 essere munito della carta di identita'; 7 essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto".