Art. 4.
                    Adempimenti degli allevatori
  1.  Per essere compresi nel circuito della produzione tutelata, gli
allevatori devono essere preventivamente  riconosciuti  e  codificati
dall'organismo abilitato.
  2.  A  tal  fine,  gli  allevatori interessati presentano richiesta
all'organismo abilitato, che ne dispone la codificazione  e  fornisce
loro la documentazione di cui all'art. 5.
  3.  L'allevatore riconosciuto appone sulle cosce posteriori di ogni
suino, entro il quarantacinquesimo giorno dalla  nascita,  un  timbro
indelebile recante il proprio codice di identificazione.
  4. Nelle ipotesi in cui il suino timbrato venga trasferito ad altro
allevamento,   quest'ultimo   deve   essere   stato   preventivamente
codificato dall'organismo abilitato e deve apporre  un  nuovo  timbro
indelebile  recante  il  proprio  codice di identificazione, comunque
prima dell'avvio alla macellazione.
  5. Le modalita' di codificazione e di applicazione  dei  timbri  di
cui  al presente articolo sono stabilite dall'organismo abilitato, su
conforme parere della commissione di cui all'art. 32, comma 7.