Art. 4. Adempimenti degli allevatori 1. Per essere compresi nel circuito della produzione tutelata, gli allevatori devono essere preventivamente riconosciuti e codificati dall'organismo abilitato. 2. A tal fine, gli allevatori interessati presentano richiesta all'organismo abilitato, che ne dispone la codificazione e fornisce loro la documentazione di cui all'art. 5. 3. L'allevatore riconosciuto appone sulle cosce posteriori di ogni suino, entro il quarantacinquesimo giorno dalla nascita, un timbro indelebile recante il proprio codice di identificazione. 4. Nelle ipotesi in cui il suino timbrato venga trasferito ad altro allevamento, quest'ultimo deve essere stato preventivamente codificato dall'organismo abilitato e deve apporre un nuovo timbro indelebile recante il proprio codice di identificazione, comunque prima dell'avvio alla macellazione. 5. Le modalita' di codificazione e di applicazione dei timbri di cui al presente articolo sono stabilite dall'organismo abilitato, su conforme parere della commissione di cui all'art. 32, comma 7.