Art. 40.
                Tenuta e conservazione dei registri,
                 delle certificazioni e dei verbali
  1.  I  registri  previsti  nel  presente regolamento sono forniti e
vidimati in ciascun foglio dall'organismo  abilitato  a  richiesta  e
spese  delle ditte interessate e devono essere conservati almeno fino
al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale e'  stata
effettuata  l'ultima  registrazione.  Tutte  le  registrazioni  sugli
stessi devono essere effettuate, senza abrasioni o spazi  in  bianco,
entro   il  giorno  successivo  a  quello  delle  operazioni  cui  si
riferiscono.
  2. Ciascun esemplare o copia dei certificati di cui all'art. 5, dei
verbali redatti dagli incaricati  dell'organismo  abilitato  in  base
alle  disposizioni del presente regolamento e di ogni altro documento
prescritto dallo stesso, deve essere conservato in fascicoli annuali,
almeno fino al 31 dicembre del terzo anno  successivo  a  quello  nel
quale e' stata rilasciata la certificazione o redatto il verbale o il
documento.