Art. 41.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Per  i  prodotti  in  commercio  non conformi alle norme di cui
all'art. 30 e' concesso un  periodo  di  smaltimento  di  centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  2.  Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, sono applicabili a
decorrere dalla data del rinnovo delle cariche sociali immediatamente
successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.