Art. 41. Disposizioni transitorie 1. Per i prodotti in commercio non conformi alle norme di cui all'art. 30 e' concesso un periodo di smaltimento di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, sono applicabili a decorrere dalla data del rinnovo delle cariche sociali immediatamente successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.